STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L'ARCA VOLLEY
TITOLO I° - NATURA, SCOPI E FINALITÀ
Art.1 -
Costituzione
E
Costituita lAssociazione sportiva denominata "
LARCA VOLLEY " con sede in Cesano Maderno via
De Medici 61/A, Ente associativo ai sensi dellart.5
del D.lgs 4 Dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli
artt. 36 e segg. del Codice Civile.
Art.2 -
Scopi dellAssociazione
LAssociazione
"LARCA VOLLEY" è associazione libera e
apolitica, senza fini di lucro, costituita con la
specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia
e allestero, lo sviluppo e la diffusione della
pratica delle discipline sportive a livello
dilettantistico e attività ricreative a questa connesse,
creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta
a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di
maturazione e apprendimento atletico-sportivo rapido ed
equilibrato.
Attraverso
lesperienza del gioco e dello sport
lAssociazione vuol far vivere momenti di
educazione, di maturazione e di impegno in una visione
della vita ispirata alla concezione evangelica
delluomo e della realtà.
Nel
contesto del suo progetto lAssociazione si impegna,
alla promozione del volontariato nel servizio educativo
sportivo:
riconoscendone
la validità nella formazione della persona e come scelta
di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
curandone
la professionalità, lo stile educativo
dellanimazione, la spiritualità giovanile come
motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don
Bosco.
Intende
egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di
collaborazione educativa, i genitori dei minori
tesserati.
Ogni
carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a
titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.
Essa, solo
nei confronti dei propri soci e senza finalità
speculative, si propone:
a) la
promozione e lorganizzazione dello sport, sia a
livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale,
per sviluppare il senso morale ed i l valore umano della
pratica formativa dello sport;
b)
lorganizzazione e la gestione di corsi per
attività motoria;
c)
lorganizzazione e la gestione di corsi di
formazione sportiva e quantaltro ritenuto utile per
il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione
delle volontà espresse dallAssemblea dei Soci;
d) la
gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente
strumentale e non principale, di impianti ed attività
ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei
propri soci per lo svolgimento delle varie attività
sportive.
Lattività
sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla
partecipazione a Campionati viene esplicitata in ciascuna
delle varie specialità fra quelle prescelte dal
Consiglio Direttivo.
Lassociazione
può istituire periodici incontri di studio delle
tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di
preparazione atletica, organizzare manifestazioni
sportive, corsi e seminari a contenuto
didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati.
Scopo
dellAssociazione è anche quello di fornire
collegamenti per la conoscenza e linterscambio di
informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano
di sport. Essa può stabilire contatti, a livello
nazionale e internazionale, con Istituti od
Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
LAssociazione
riconosce e valorizza nella propria struttura il ruolo
degli Enti Promotori CNOS e CIOFS, che nominano propri
delegati/e locali con il compito di garantire
lorientamento dellAssociazione
allinterno del Progetto Educativo Pastorale
Salesiano e di assicurare il collegamento tra
lAssociazione e gli Enti Promotori.
Nelle
Associazioni locali non costituite presso le istituzioni
dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le
funzioni di cui al precedente comma sono effettuate da
uno o più membri dei rispettivi consigli, dintesa
tra il Presidente dellAssociazione sportiva
LARCA VOLLEY e i Presidenti degli Enti Promotori o
loro rappresentanti.
Gli Enti
promotori provvederanno a designare propri candidati per
le elezioni degli organi sociali a tutti i livelli.
Sono
espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità
politiche e lucrative.
Art.3 -
Attività Associative
Per il
raggiungimento dei propri scopi lAssociazione
potrà:
a)
possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture
ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate
al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b)
stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in
genere;
c)
richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e
previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie
attività sportive;
d)
organizzare spettacoli di carattere sportivo ed
occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi
occasionali al fine di reperire risorse finanziarie
finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
delloggetto sociale;
e)
accettare, in via meramente strumentale e non principale,
sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
f)
partecipare a campionati nellambito
dellattività promosse dalle Federazione e dagli
Enti preposti in genere;
g)
organizzare e partecipare con i propri associati a
tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione
sportivi.
LAssociazione
sportiva LARCA VOLLEY potrà dare la sua
collaborazione e adesione ad altri enti, società ed
associazioni sportive, nonché organismi vari per lo
sviluppo di iniziative che si inquadrino nei sui fini
istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la
più completa indipendenza nei confronti degli organi di
governo, delle aziende pubbliche e private, delle
organizzazioni sindacali e politiche.
TITOLO II° - SOCI
Art.4 -
Requisiti dei soci
LAssociazione
è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o
giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle
finalità di cui al precedente art.2 ed alle attività di
cui al precedente art.3, ne condividono lo spirito e gli
ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta
realizzazione nellinteresse comune
dellAssociazione stessa.
Sono soci
dellAssociazione sportiva LARCA VOLLEY tutti
coloro che, allatto dellaccoglimento della
domanda e aderendo al presente Statuto, richiedano la
tessera sociale, versando anticipatamente la quota
associativa.
La durata
della qualifica di Socio è annuale, dal 1° settembre al
31 agosto di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti
diritto elettorale attivo e passivo.
Sono
istituite tre categorie di soci:
a. Soci
"ordinari", coloro che verseranno
lapposita quota associativa, così come deliberato
dal Consiglio Direttivo e approvato dallAssemblea,
aderendo nel contempo al presente Statuto ed allo
svolgimento delle attività associative;
b. Soci
"sostenitori", coloro che abbiano a versare
somme di denaro o a mettere a disposizione
dellassociazione, senza corrispettiva prestazione
alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine
di sostenere lattività che la stessa promuove.
Qualora la qualifica di socio "sostenitore"
fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di
altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato
da un delegato che gode degli stessi diritti degli
appartenenti a qualsiasi categoria di soci;
c. Soci
"juniores", coloro che, di età inferiore ad
anni 18, verseranno lapposita quota associativa,
così come deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato
dallassemblea, aderendo nel contempo al presente
Statuto ed allo svolgimento delle attività associative,
non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto
di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore
o di chi ne fa le veci.
Lappartenenza
a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal
presente Statuto attribuisce:
a. il
diritto a partecipare a ogni attività agonistica;
b. il
diritto di voto per lapprovazione del rendiconto
annuale;
c. il
diritto di voto per lapprovazione delle
modificazioni dello Statuto, nonché per lelezione
a ogni carica prevista dal medesimo;
Il tutto
senza limitazione alcuna.
La
qualifica di socio si assume con liscrizione
nellapposito libro di cui allart.23) del
presente Statuto, previa ammissione del Consiglio
Direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni
anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento
della quota associativa e delle somme aggiuntive
deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate
dallAssemblea dei Soci.
art.5 -
Ammissione dei soci
Quanti
desiderassero divenire Soci "Ordinari" e
"Juniores" de LARCA VOLLEY devono
presentare apposita domanda redatte per iscritto al
Consiglio Direttivo. Per i Soci Juniores, la domanda deve
essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Le domande di iscrizione in qualità di "Socio
Sostenitore" devono essere presentate, per iscritto,
direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le domande
discrizione sono esaminate, ed eventualmente
accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri
in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le
domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
Tutti gli
associati sono obbligati a versare le "quote
associative" e le "somme aggiuntive",
così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo
meramente risarcitorio delle spese sostenute per le
attività istituzionali e per la prestazione di eventuali
servizi forniti agli associati o a particolari categorie
tra questi identificate.
La quota o
contributo associativo non è mai rivalutabile o
rimborsabile.
Art.6 -
Circolazione delle quote
La quota
associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i
trasferimenti mortis causa.
Art.7
Perdita della qualifica di socio
La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti
motivi:
a. per
mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per
mancato pagamento della quota associativa nei termini
fissati dal Consiglio Direttivo;
b. per
rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione
a socio da parte del Consiglio Direttivo;
c. per
espulsione: qualora il comportamento o le attività del
socio siano in palese contrasto con i principi o le
finalità del presente Statuto. Tale decisione è
eventualmente assunta per delibera del Consiglio
Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.
Ogni Socio
è sempre libero di recedere dallAssociazione
comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio
Direttivo, nella persona del Presidente.
Al socio
decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della
quota associativa sia dellanno in corso che di
eventuali periodi precedenti.
TITOLO III° - ORGANI
DELLASSOCIAZIONE
Art.8 -
Organi dellAssociazione
Sono
organi dellAssociazione:
-
lAssemblea;
- il
Presidente;
- il
Consiglio Direttivo;
- il
Tesoriere;
- il
Revisore.
Art.9 -
Partecipazione allAssemblea
LAssemblea
è costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori, i quali
hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.
Ogni socio
ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto
è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a
partecipare allAssemblea, sia che deliberi in sede
ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti
a tutte le categorie individuate nel presente Statuto,
tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i
membri degli organi associativi, i quali, se non soci,
non hanno però diritto al voto.
Fanno
eccezione i Soci Juniores, per i quali il diritto di voto
attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui
allart.4 del presente Statuto.
Art.10 -
Convocazione dellAssemblea
LAssemblea
è convocata per affissione di apposito "Avviso di
convocazione" in bacheca, presso la sede
associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data
fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che
il Consiglio Direttivo ritiene idoneo al fine di
garantire leffettività del rapporto associativo.
Con le
stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo
regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari
assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e
finanziari conseguentemente approvati.
LAssemblea,
ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia
domanda motivata almeno un terzo dei soci con diritto di
voto, presentando uno schema di ordine del giorno.
LAssemblea
straordinaria è altresì convocata quando il Presidente
o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
Art.11 -
Costituzione e deliberazione dellassemblea
Lassemblea
è ordinaria o straordinaria.
Lassemblea
straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle
modifiche del presente Statuto. Lassemblea
straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla
seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51%
degli associati iscritti, alla data della delibera,
nellapposito libro di cui allart.22) del
presente Statuto, in prima convocazione, e al 10% in
seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista
solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno
indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima
convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24
ore dallorario di prima convocazione.
Lassemblea
ordinaria è convocata almeno una volta allanno,
entro quattro mesi dalla data di chiusura
dellesercizio, per lapprovazione del
rendiconto economico e finanziario, per leventuale
rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione
che le compete o che le è sottoposta, compresa
lapprovazione del programma di attività
associative dellanno.
Lassemblea
ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta
e non necessita di quorum costitutivi. LAssemblea
elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario,
il Tesoriere, il Revisore i membri del Consiglio
Direttivo e, inoltre, approva il rendiconto economico e
finanziario redatto dal Consiglio Direttivo.
Sono
ammessi a partecipare allassemblea tutti i soci
iscritti nellapposito libro di cui
allart.22). E ammesso lintervento per
delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il
numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio
ammonta ad una.
Art.12 -
Compiti del Presidente
Il
Presidente è nominato dallassemblea, la prima
volta allatto della costituzione e,
successivamente, decorso il biennio de vigenza della
carica. Il Presidente deve essere eletto tra i soci,
rimane in carica per un biennio e può essere liberamente
rieletto.
Il
Presidente ha il potere di rappresentanza
dellAssociazione, presiede il Consiglio, di cui è
membro di diritto, e coordina lattività
associativa. Ha inoltre, il dovere di convocare
lassemblea almeno una volta ogni anno, in occasione
dellapprovazione del rendiconto economico e
finanziario e per leventuale rinnovo delle cariche
sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente,
assumendone i poteri, in caso di sua assenza o
impedimento.
Art.13 -
Compiti del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è lorgano esecutivo che cura
tutta lattività associativa. E composto da
tre a nove membri eletti dallAssemblea tra i soci,
la prima volta allatto della costituzione e,
successivamente, decorso il biennio di vigenza della
carica. La votazione è eseguita per alzata di mano.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante
lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso
verbale o comunicazione telefonica.
Il
Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione e dovrà gestire il
patrimonio associativo in conformità agli scopi
istituzionali e alla Legge.
Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli
associati, dei soggetti esterni allambito
consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni
stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il
rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e
lassociazione, è di collaborazione coordinata e
continuativa. Tali soggetti avranno diritto a una
remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle
prestazioni effettuate nellespletamento del mandato
affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito.
Il
Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro
quattro mesi dalla data di chiusura dellesercizio,
un rendiconto economico e finanziario dellattività
svolta nel corso dellanno solare precedente. In
tale occasione, sarà presentato anche un piano
programmatico relativo allattività da svolgere nel
nuovo anno.
Il
Consiglio, in relazione al fabbisogno finanziario a
copertura delle attività associative, delibera
limporto delle quote associative annuali e delle
eventuali somme aggiuntive, che potranno essere
differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci
ovvero delle diverse e maggiori attività associative a
cui parteciperanno i Soci stessi.
Limporto
deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione e
ratifica dellAssemblea. Il Consiglio stabilisce,
inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli
associati e ai soggetti affiliati.
Art.14 -
Compiti del Tesoriere (Cassiere)
Il
Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei
documenti e delle scritture contabili
dellAssociazione. Egli provvede alla rilevazione
delle entrate e delle uscite, allaggiornamento dei
libri dellAssociazione di cui al successivo
art.22), allaggiornamento dellelenco dei
soci, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige
le bozze di rendiconto economico e finanziario e le
presenta al Consiglio Direttivo.
Art.15 -
Compiti del Revisore
Il
Revisore ha una funzione di controllo
sullamministrazione del patrimonio. Può essere
socio o non socio. Il controllo dallo stesso esercitato
sarà di legalità e correttezza contabile ed in genere
sul rispetto di tutte le normative sia civilistiche che
fiscali.
Il
Revisore deve redigere una relazione con i risultati
delle verifiche ottenute. Deve poi presentare detta
relazione allAssemblea, in occasione della
convocazione per lapprovazione del rendiconto
economico e finanziario. La carica del Revisore non è
cumulabile con quella di Consigliere.
TITOLO IV° - PATRIMONIO E RISORSE
Art.16 -
Entrate dellAssociazione
Le entrate
dellAssociazione LARCA VOLLEY sono
rappresentate:
a) dai
proventi delle "quote associative" e delle
eventuali "somme aggiuntive";
b) dai
beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il
fondo comune associativo;
c) da
sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti
pubblici, privati, associazioni e soci;
d) dai
proventi derivanti da eventuali e occasionali attività
commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici
di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
Art.17 -
Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
Leventuale
avanzo di gestione non sarà mai oggetto di
distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci,
a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere
destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o
di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà
più opportune, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art.18 -
Gestione del patrimonio
La
gestione del patrimonio è affidata al Consiglio
Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione
di ogni attività e dellimpiego del patrimonio
associativo nellannuale seduta di approvazione del
rendiconto economico e finanziario.
Non è
possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi
natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo
Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo
che la distribuzione non sia imposta per effetto
esclusivo di disposizioni di Legge.
TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI
Art.19 -
Sede dellAssociazione
LAssociazione
LARCA VOLLEY ha sede in Cesano Maderno (MI) all via
De Medici 61/A. E facoltà esclusiva
dellAssemblea Straordinaria trasferirne con
apposita delibera lubicazione.
Art.20 -
Durata dellAssociazione
La durata
dellAssociazione è prevista fino al 31 agosto
2051, ma potrà essere prorogata dallAssemblea
riunita in sede straordinaria, ovvero posta in
liquidazione anticipatamente per limpossibilità di
perseguire le finalità di cui allart.3 o le
attività di cui allart.4.
Art.21 -
Esercizio sociale
Linizio
e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario
sono fissati rispettivamente al 1° settembre e al 31
agosto di ogni anno.
Art.22 -
Libri sociali
Per il
buon funzionamento dellAssociazione sono istituiti
e posti in essere, oltre agli eventuali libri o registri
obbligatori previsti dalle norme di Legge e fiscali, i
seguenti libri associativi:
a) libro
degli Associati;
b) libro
dei verbali del Consiglio Direttivo;
c) libro
dei verbali dellAssemblea dei Soci;
d) libro
di Cassa;
e) libro
degli Inventari e dei Rendiconti.
Tali
libri, preventivamente bollati o vidimati, saranno tenuti
costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme
e la prassi vigente in materia civilistica.
Art.23 -
Scioglimento e liquidazione
lo
scioglimento dellAssociazione e la nomina dei
liquidatori devono essere deliberati dallAssemblea
a maggioranza assoluta degli iscritti.
Nelleventualità
che la compagine associativa venisse integralmente a
mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di
questo procederanno alla liquidazione
dellassociazione.
In caso di
scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la
devoluzione del patrimonio, sentito lorganismo di
controllo di allart.3, comma 190, della Legge
n.662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, sarà effettuata ad altra associazione con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite
dai soci e contabilizzate nellapposito libro di
cassa sottoposto al controllo del Revisore.
Art.24 -
Rinvio
Per quanto
non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa
rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e
nelle leggi vigenti in materia.
Art.25 -
Modifiche
Il
presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno
comunicate alle Federazioni ed agli Enti interessati ai
sensi degli art.33 del D.P.R. n.157 del 28 marzo 1986.
Il
presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro
precedente statuto dellAssociazione nonché ogni
altra norma regolamentare della Associazione in contrasto
con esso. Il presente Statuto è stato approvato
dallAssociazione nella riunione del 23 giugno 1998.
Il Presidente
Sergio
Spagnuolo
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